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per la prevenzione del
disagio giovanile
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STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SEZIONI
Art. 1)
L'associazione a carattere internazionale denominata Città dei
Giovani é disciplinata dal presente statuto e altresì da
eventuale regolamento interno che il Consiglio Direttivo volesse
adottare a propria discrezionalità. L'associazione si istituisce priva
di personalità giuridica che pero potrà essere conseguita purché
ricorrano le condizioni volute dalla legge e siano svolte le pratiche
che risulteranno allo scopo necessarie o che fossero richieste dalla
competente autorità e previa specifica deliberazione dell'Assemblea.
Art. 2) La sede
dell'associazione è in Comune di Assisi. L'attuale indirizzo della sede
è Emmaus Village, Via S. Maria Maggiore, 37 – 06081 ASSISI.
I1 cambiamento
toponomastico dell'indirizzo della sede non costituisce modificazione
del presente statuto; tuttavia in tal caso il Consiglio Direttivo dovrà
darne comunicazione ai soci e agli uffici interessati e a quant'altri
riterrà opportuno. Lo stesso Consiglio potrà istituire e sopprimere
uffici di rappresentanza in altri Comuni d'Italia.
Art. 3)
L'Associazione ha durata illimitata. Pertanto cesserà per deliberazione
assunta dall'Assemblea o per impossibilita del conseguimento dei suoi
scopi o per impossibilita di uno o di tutti i suoi organi statutari a
svolgere le proprie funzioni.
Art.4)
L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di:
·
aiutare tutti quei giovani che a causa
della loro condizione fisica, psichica, economica, familiare e sociale
vivono in uno stato di disagio generale;
·
prevenire con tutti i mezzi possibili la devianza tra i
giovani che a causa del loro stato di emarginazione sono più predisposti
a scelte sbagliate o illegali di vita utilizzando soprattutto tre
modalità di intervento:
·
promuovere una cultura per la solidarietà verso quei
giovani “border line” o che si sentono a rischio perché vivono in stato
di abbandono psicologico;
·
mantenere e/o recuperare il benessere
psicofisico dei giovani aiutati;
·
promuovere dei centri in cui operatori e pedagoghi
specializzati possono dare una forma attiva di assistenza in forma
gratuita per tutti quei giovani che ne hanno bisogno;
·
promuovere e sostenere una nuova cultura per la
valorizzazione dei giovani in difficoltà attraverso giornate di studio,
convegni, congressi ad hoc, fiere, manifestazioni culturali e musicali;
·
contribuire all’erezione di Cooperative di servizio
“Città dei Giovani” per l’accoglienza turistica extra-alberghiera a
favore
di persone la cui condizione di
svantaggio economico e sociale non permetterebbe la visita e il
soggiorno nei luoghi di interesse artistico, religioso e storico in
Italia;
·
tutelare, promuovere e valorizzare la natura, l’ambiente e i siti
paesaggistici d’Italia specialmente in occasione del Giubileo,
attraverso giornate di studio e congressi indirizzate alle persone meno
abbienti invitate dalle Parrocchie, dalle Associazioni, dalle
Cooperative di utilità sociale, e da tutti gli organismi di solidarietà
sociale;
·
promuovere le scuole “Città dei Giovani” con corsi
artigianali e professionali nell’ambito del terziario per la formazione
e l’immissione rapida dei giovani in difficoltà nel mondo del lavoro;
·
evitare o comunque ridurre i rischi di
isolamento e di emarginazione del mondo giovanile in generale;
·
supplire alle carenze di autonomia dei
giovani nelle sue funzioni personali e relazionali attraverso interventi
sia propri sia coordinati ed integrati con quelli di altre figure
Essa potrà compiere
tutti gli atti ed operazioni di natura sia mobiliare che immobiliare,
assumere obbligazioni e acquisire diritti a qualsiasi titolo e di
qualunque natura, che il Consiglio Direttivo riterrà utili o necessari
per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e pertanto anche
assumendo partecipazioni in altre organizzazioni nazionali ed
internazionali aventi scopi uguali o analoghi al proprio.
Art. 5)
L'Associazione, al fine di conseguire le proprie finalità, può istituire
Sezioni cui affidare lo studio di specifici argomenti proposti dal
Consiglio Direttivo. Tali Sezioni saranno composte da un numero di
membri stabilito dal medesimo Consiglio al momento della loro
istituzione. Ciascuna Sezione e coordinata da un associato nominato dal
Presidente dell'Associazione; il Coordinatore distribuisce gli incarichi
tra i suoi membri, stabilisce la sua organizzazione e le regole del suo
funzionamento, cura gli studi ad essa affidati e ne presenta i risultati
al Consiglio Direttivo.
SOCI E PATRIMONIO
Art. 6) Possono far
parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri, ammessi su
domanda rivolta al Consiglio Direttivo e da questo accettata. Possono
essere associate anche istituzioni o associazioni pubbliche o private,
italiane o straniere, che abbiano finalità uguali o analoghe a quelle
dell'Associazione; in tal caso, esse saranno rappresentate dalla persona
designata dal proprio organo di competenza. Il rappresentante
dell'istituzione o associazione aderente potrà assumere cariche ed
incarichi nell'Associazione.
L'associato
ordinario, dopo l'accettazione della domanda deliberata dal Consiglio
Direttivo e comunicatagli dal Presidente dell'Associazione, verrà
iscritto nell'apposito libro tenuto dal Segretario con l'indicazione
delle sue generalità e del domicilio al momento dichiarato e dovrà
sottoscrivere una scheda di adesione all'Associazione con l'impegno di
accettarne lo statuto ed eventuale regolamento interno che al momento
disciplineranno l'Associazione.
Art.7) L'associato decade da tale qualifica, con conseguente cancellazione dal libro degli iscritti all'Associazione, per proprie dimissioni o decesso nell'ipotesi in cui risultasse non in regola, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, per il pagamento della quota di ammissione o di quella annuale. Il Consiglio Direttivo può pronunciare l'esclusione di un associato qualora la sua attività o specifico comportamento risultino incompatibili con gli interessi dell'Associazione o rechino nocumento al buon nome e dignità dell'Associazione stessa o dei suoi organi o loro singoli membri o di altri associati. Per qualunque causa cessi il rapporto associativo, l'associato o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non hanno diritto di ripetere dall'Associazione le quote associative o le contribuzioni a questa versate; anzi esso o essi rimarranno solidalmente responsabili per eventuali inadempimenti alle obbligazioni assunte dall'associato nei confronti della Associazione.
Art. 8) Il domicilio
degli associati per tutti i rapporti tra loro e con l'Associazione o con
i suoi organi in dipendenza della partecipazione alla stessa, e quello
da ciascuno indicato al momento dell'iscrizione e varrà fin quando
perverrà alla segreteria dell'Associazione comunicazione scritta
dell'eventuale sua variazione.
Art. 9)
Costituiscono il fondo dell'Associazione le quote associative, sia di
iscrizione che annuali, che verranno stabilite, prima dell'inizio di
ciascun esercizio, dal Consiglio Direttivo; eventuali contribuzioni a
fondo perduto che l'Associazione accettasse, su determinazione del
proprio Consiglio Direttivo, per offerte da parte di associati o non
associati nonché da enti sia pubblici che privati e da istituzioni o
associazioni pubbliche sia nazionali che internazionali; i beni
acquistati con la liquidità disponibile del fondo; eventuali
sopravvenienze attive derivanti dallo svolgimento di convegni e
manifestazioni in genere, previsti per l'attuazione degli scopi
associativi.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10) Sono organi
dell'Associazione:
- il Presidente
dell'Associazione e il Vice Presidente;
- il Consiglio
Direttivo;
-
l’Assistente
Spirituale;
-
l'Assemblea;
-
il Segretario;
-
il Tesoriere;
-
il Collegio dei
Revisori.
Tutte le cariche
sociali e gli incarichi attribuiti ad associati sono gratuiti, salvo il
rimborso loro dovuto per spese sostenute nell'espletamento del proprio
incarico.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11) L'Associazione e
retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente (chiamato
anche Presidente dell'Associazione), un Vice Presidente e da un numero
di Consiglieri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Esso dura
in carica 5 anni e i suoi membri, scelti tra gli associati, sono
rieleggibili. Tali membri sono eletti per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Il Presidente sceglie il
Segretario tra i Consiglieri eletti.
Art. 12) Il
Presidente ha la rappresentanza regale dell'Associazione, convoca e
presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea, firma gli atti
ufficiali, cura gli interessi e lo sviluppo dell'Associazione,
conferisce nel suo ambito tutte le altre cariche per le quali non sia
diversamente disposto dal presente statuto, attribuisce a sua scelta al
Vice Presidente e a uno o più consiglieri particolari incarichi e
deleghe per il compimento di atti in sua vece.
Il Segretario da
pratica attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea ed agli incarichi conferitigli dal Presidente; svolge
tutte le incombenze usuali e giornaliere di natura amministrativa,
patrimoniale, fiscale e contabile; cura la corrispondenza e i rapporti
tra i vari organi dell'Associazione e tra gli associati; cura i rapporti
con eventuale personale dipendente e con i terzi in genere secondo le
direttive indicate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; redige i
verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha cura
della regolare tenuta dei libri sociali e contabili.
Il Vice Presidente
coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo
sostituisce
con gli stessi
poteri e competenze anche di rappresentanza legale - in caso di suo
impedimento o assenza oppure su designazione da parte dello stesso
Presidente. La firma apposta su atti e documenti dal Vice Presidente e
di per se dimostrativa, nei confronti dei terzi, dell'assenza o
impedimento del Presidente.
II Tesoriere redige
i conti dell’Associazione e su mandato congiunto del Presidente effettua
tutti i pagamenti, riceve ed incassa le somme dovute rilasciandone ampia
quietanza liberatoria. In base alla deliberazione del Consiglio
Direttivo provvede all'acquisto o alla vendita di tutti i valori o
oggetti di proprietà dell'Associazione, concede ed estingue tutte le
garanzie e cauzioni nonché la costituzione di depositi. Ha i poteri
necessari per aprire esercire e chiudere tutti i conti bancari e
postali. Tutti i rappresentanti dell'Associazione agiscono nel pieno
esercizio dei loro diritti civili.
Art. 13) Compete al
Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione; esso in
particolare:
-
predispone i programmi
di attività in attuazione degli scopi propri dell'Associazione;
-
organizza eventuali
Sezioni contemplate al precedente art. 5 e sorveglia sulla loro
attività;
- predispone il
rendiconto di ogni esercizio annuale da sottoporre per l'approvazione
all'Assemblea;
- redige, qualora
lo ritenga opportuno, un regolamento inferno che disciplini
ulteriormente il funzionamento e l'attività in genere dell'Associazione;
- predispone, per
propria determinazione o su richiesta di almeno il 25% degli associati,
eventuali modificazioni al presente statuto da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede al bando
e discipline di concorsi per il conferimento di borse di studio e di
premi stabilendone il regolamento;
- delibera sulle
domande di ammissione all'Associazione;
- propone
all'Assemblea di deliberare sull'eventuale esclusione dell' associato;
- stabilisce per ciascun
esercizio annuale la quota di iscrizione all'associazione nonché la
quota che
dovrà essere versata
dagli associati;
- delibera su
qualsiasi argomento che per il presente statuto non fosse riservato agli
altri organi dell'Associazione oppure che gli venisse proposto dal
Presidente o dall'Assemblea.
Art. 14) Il
Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, per
propria determinazione o su richiesta di almeno due terzi dei suoi
membri, mediante avviso inviato agli aventi diritto a partecipare alla
seduta, con raccomandata A/R o fax o telegramma spediti almeno otto
giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso dovrà contenere
l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, luogo ed ora della
riunione. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inviato anche per
telefono, telegramma o fax o anche fatto pervenire a mano almeno
ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione. Questa dovrà
tenersi preferibilmente nella sede dell'Associazione oppure in altro
luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
Non occorre formale
convocazione qualora alla riunione partecipino tutti i membri componenti
il Consiglio Direttivo purché nessuno dei presenti si dichiari
insufficientemente informato sugli argomenti da trattare.
Art. 15) La riunione
del Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente in carica o dal Vice
Presidente. In loro assenza o impedimento, la presidenza spetterà ad uno
dei membri scelto, tra i presenti, dai partecipanti alla riunione. I1
presidente di questa sceglie tra i presenti, in assenza o impedimento
del Segretario, il segretario della riunione. Delle deliberazioni
assunte dovrà essere redatto verbale in apposito libro a cura del
Presidente e del Segretario e da loro sottoscritto. I1 presidente della
riunione dirige le discussioni sugli argomenti da trattare e fissa le
modalità della votazione.
Art. 16) Il
Consiglio Direttivo e validamente riunito allorché sia presente la
maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta
di intende respinta. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alla
riunione.
Art.17) Qualora
durante un esercizio e per qualsiasi causa venissero a cessare dalla
carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli superstiti:
- se risultassero
la maggioranza dei suoi componenti, dovranno senza indugio cooptare,
scegliendoli tra gli associati, i membri sostitutivi;
- se risultassero
la minoranza dei suoi componenti, dovranno convocare senza indugio
l'Assemblea affinché provveda alla nomina dei sostituti.
In entrambe le
ipotesi la nomina dei sostituti varrà fino alla normale scadenza del
Consiglio in carica.
Ciascun membro, se
dimissionario, rimarrà comunque in carica fino alla cooptazione o alla
elezione del sostituto.
E' da considerare
decaduto dalla carica il membro del Consiglio Direttivo che, senza
giustificazione e durante un esercizio, sia risultato assente in almeno
tre riunioni di tale organo.
ASSEMBLEA
Art. 18) L'Assemblea
e composta da tutti gli iscritti all'Associazione. Hanno diritto di
parteciparvi tutti i componenti gli organi dell'Associazione e tutti gli
associati regolarmente iscritti nel libro tenuto dal Segretario e in
regola con il versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo
per ciascun esercizio.
Art. 19) Ciascun
associato può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta,
da altro associato, che pero non potrà ricevere più di due deleghe. La
delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Per
gli assenti è ammessa scheda di votazione inviata alla presidenza
dell'assemblea in doppia busta chiusa, di cui quella esterna portante il
nome e cognome del votante, allorché l'assemblea tratti l'elezione dei
membri componenti il Consiglio Direttivo, e perciò pure dei suoi
Presidente e Vice Presidente.
Art. 20) Compete
all'Assemblea deliberare:
- sul programma di
attività proposto dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio, come
preventivamente sottoposto al suo esame;
- sul rendiconto,
anche economico, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo alla
chiusura di ciascun esercizio;
- sullo
scioglimento dell'Associazione;
- sulle
modificazioni del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- sull'esclusione
dell'associato proposta dal Consiglio Direttivo;
- su qualsiasi altro
argomento che venisse sottoposto alla sua decisione dal Presidente
dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.
Art. 21) L'Assemblea
è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso, a tutti
gli aventi diritto a parteciparvi, con raccomandata A/R spedita almeno
otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di
convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare, il
luogo (preferibilmente la sede dell'Associazione) e l'ora della
riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Quest'ultima potrà
tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno otto
ore dopo quella stabilita per essa.
Non occorre formale
convocazione qualora alla riunione partecipino tutti gli associati
aventi diritto al voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo,
purché nessuno degli intervenuti si dichiari insufficientemente
informato sugli argomenti da trattare.
Art. 22) L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, da un
associato scelto al momento dai presenti. I1 Presidente dell'Assemblea,
constata la validità della sua costituzione e delle deleghe, dirige la
discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e stabilisce le
modalità della votazione. Delle deliberazioni dell'Assemblea e redatto
verbale dal suo Segretario sull'apposito libro, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 23)
L'Assemblea, qualunque sia l'argomento messo all'ordine del giorno, è
validamente costituita, in prima convocazione, allorché sia presente o
rappresentata la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e
regolarmente iscritti nel libro degli associati e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o
rappresentati.
L'Assemblea
validamente costituita delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti. In caso di parità di voti, la proposta di intende respinta.
Art. 24) Le adunanze
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea possono essere pubbliche o
private su discrezionale determinazione del Presidente della riunione.
Devono essere private allorché gli argomenti da trattare riguardino i
lavori delle Sezioni o abbiano contenuto di carattere tecnico e
scientifico di particolare interesse dell'Associazione; possono essere
pubbliche quelle destinate a letture, conferenze e discussioni su
qualsiasi argomento attinente all'attività dell'Associazione. Pertanto
alle adunanze pubbliche possono prendere parte anche non associati.
RISORSE FINANZIARIE
Art. 25) Il finanziamento
dell'Associazione e costituito da:
- quote associative
degli associati:
- sovvenzioni di persone,
organizzazioni private, organismi ed enti pubblici, istituzioni italiane
o straniere, accettate dal Consiglio Direttivo;
- lasciti, legali e
donazioni accettati dal Consiglio Direttivo;
- proventi
dell’esercizio dell'attività previste dall'art. 4 del presente Statuto;
- interessi attivi
e redditi dai beni appartenenti all'Associazione.
ESERCIZIO E
SCIOGLIMENTO
Art. 26) L'esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea per
deliberare sul rendiconto anche economico dell'attività
dell'Associazione.
Art. 27) Per
qualunque causa si verifichi lo scioglimento dell'Associazione
l'Assemblea dovrà stabilire l'opportunità o meno della sua messa in
liquidazione, con nomina di uno o più liquidatori dei quali dovranno
essere stabiliti i poteri e altresì dovrà stabilire la devoluzione del
patrimonio residuato dopo l'estinzione di eventuali passività.
NORME FINALE E
TRANSITORIA
Art. 28) Per tutto
quanto non contemplato nel presente statuto o nell'atto costitutivo, di
cui lo statuto stesso e l'eventuale regolamento interno sono parte
integrante e sostanziale, varranno (per quanto compatibili) le norme di
legge al momento vigenti in materia di associazioni senza finalità di
lucro.
Art. 29) Nella fase istitutiva e fin quando non risultino iscritti almeno n. 10.000 (diecimila) associati, l'Associazione è retta, con tutti i poteri e facoltà e senza limitazione alcuna, dai associati fondatori che costituiscono il primo Consiglio Direttivo e che attribuiranno al proprio interno le cariche statutarie.
CdG
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