ONLUS

    Città dei Giovani

per la prevenzione del disagio giovanile

       
 

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STATUTO

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DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SEZIONI

 

 

Art. 1) L'associazione a carattere internazionale denominata Città dei Giovani é disciplinata dal presente statuto e altresì da eventuale regolamento interno che il Consiglio Direttivo volesse adottare a propria discrezionalità. L'associazione si istituisce priva di personalità giuridica che pero potrà essere conseguita purché ricorrano le condizioni volute dalla legge e siano svolte le pratiche che risulteranno allo scopo necessarie o che fossero richieste dalla competente autorità e previa specifica deliberazione dell'Assemblea.

 

Art. 2) La sede dell'associazione è in Comune di Assisi. L'attuale indirizzo della sede è Emmaus Village, Via S. Maria Maggiore, 37 – 06081 ASSISI.

 

I1 cambiamento toponomastico dell'indirizzo della sede non costituisce modificazione del presente statuto; tuttavia in tal caso il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione ai soci e agli uffici interessati e a quant'altri riterrà opportuno. Lo stesso Consiglio potrà istituire e sopprimere uffici di rappresentanza in altri Comuni d'Italia.

 

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata. Pertanto cesserà per deliberazione assunta dall'Assemblea o per impossibilita del conseguimento dei suoi scopi o per impossibilita di uno o di tutti i suoi organi statutari a svolgere le proprie funzioni.

 

Art.4) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di:

 

·        aiutare tutti quei giovani che a causa della loro condizione fisica, psichica, economica, familiare e sociale vivono in uno stato di disagio generale;

·        prevenire con tutti i mezzi possibili la devianza tra i giovani che a causa del loro stato di emarginazione sono più predisposti a scelte sbagliate o illegali di vita utilizzando soprattutto tre modalità di intervento:

  1. promuovendo centri di accoglienza, assistenza e formazione;
  2. coordinando la realizzazione di cooperative giovanili;
  3. elargendo contributo di microcredito per giovani che intendono avviare una propria attività;

·        promuovere una cultura per la solidarietà verso quei giovani “border line” o che si sentono a rischio perché vivono in stato di abbandono psicologico;

·        mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico dei giovani aiutati;

·        promuovere dei centri in cui operatori e pedagoghi specializzati possono dare una forma attiva di assistenza in forma gratuita per tutti quei giovani che ne hanno bisogno;

·        promuovere e sostenere una nuova cultura per la valorizzazione dei giovani in difficoltà attraverso giornate di studio, convegni, congressi ad hoc, fiere, manifestazioni culturali e musicali;

·        contribuire all’erezione di Cooperative di servizio “Città dei Giovani” per l’accoglienza turistica extra-alberghiera a favore di persone la cui condizione di svantaggio economico e sociale non permetterebbe la visita e il soggiorno nei luoghi di interesse artistico, religioso e storico in Italia;

·        tutelare, promuovere e valorizzare la natura, l’ambiente e i siti paesaggistici d’Italia specialmente in occasione del Giubileo, attraverso giornate di studio e congressi indirizzate alle persone meno abbienti invitate dalle Parrocchie, dalle Associazioni, dalle Cooperative di utilità sociale, e da tutti gli organismi di solidarietà sociale;

·        promuovere le scuole “Città dei Giovani” con corsi artigianali e professionali nell’ambito del terziario per la formazione e l’immissione rapida dei giovani in difficoltà nel mondo del lavoro;

·        evitare o comunque ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione del mondo giovanile in generale;

·        supplire alle carenze di autonomia dei giovani nelle sue funzioni personali e relazionali attraverso interventi sia propri sia coordinati ed integrati con quelli di altre figure

 

Essa potrà compiere tutti gli atti ed operazioni di natura sia mobiliare che immobiliare, assumere obbligazioni e acquisire diritti a qualsiasi titolo e di qualunque natura, che il Consiglio Direttivo riterrà utili o necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e pertanto anche assumendo partecipazioni in altre organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi uguali o analoghi al proprio.

 

Art. 5) L'Associazione, al fine di conseguire le proprie finalità, può istituire Sezioni cui affidare lo studio di specifici argomenti proposti dal Consiglio Direttivo. Tali Sezioni saranno composte da un numero di membri stabilito dal medesimo Consiglio al momento della loro istituzione. Ciascuna Sezione e coordinata da un associato nominato dal Presidente dell'Associazione; il Coordinatore distribuisce gli incarichi tra i suoi membri, stabilisce la sua organizzazione e le regole del suo funzionamento, cura gli studi ad essa affidati e ne presenta i risultati al Consiglio Direttivo.

 


 

 

SOCI E PATRIMONIO

 

Art. 6) Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri, ammessi su domanda rivolta al Consiglio Direttivo e da questo accettata. Possono essere associate anche istituzioni o associazioni pubbliche o private, italiane o straniere, che abbiano finalità uguali o analoghe a quelle dell'Associazione; in tal caso, esse saranno rappresentate dalla persona designata dal proprio organo di competenza. Il rappresentante dell'istituzione o associazione aderente potrà assumere cariche ed incarichi nell'Associazione.

L'associato ordinario, dopo l'accettazione della domanda deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicatagli dal Presidente dell'Associazione, verrà iscritto nell'apposito libro tenuto dal Segretario con l'indicazione delle sue generalità e del domicilio al momento dichiarato e dovrà sottoscrivere una scheda di adesione all'Associazione con l'impegno di accettarne lo statuto ed eventuale regolamento interno che al momento disciplineranno l'Associazione.

 

Art.7) L'associato decade da tale qualifica, con conseguente cancellazione dal libro degli iscritti all'Associazione, per proprie dimissioni o decesso nell'ipotesi in cui risultasse non in regola, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, per il pagamento della quota di ammissione o di quella annuale. Il Consiglio Direttivo può pronunciare l'esclusione di un associato qualora la sua attività o specifico comportamento risultino incompatibili con gli interessi dell'Associazione o rechino nocumento al buon nome e dignità dell'Associazione stessa o dei suoi organi o loro singoli membri o di altri associati. Per qualunque causa cessi il rapporto associativo, l'associato o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non hanno diritto di ripetere dall'Associazione le quote associative o le contribuzioni a questa versate; anzi esso o essi rimarranno solidalmente responsabili per eventuali inadempimenti alle obbligazioni assunte dall'associato nei confronti della Associazione.

 

Art. 8) Il domicilio degli associati per tutti i rapporti tra loro e con l'Associazione o con i suoi organi in dipendenza della partecipazione alla stessa, e quello da ciascuno indicato al momento dell'iscrizione e varrà fin quando perverrà alla segreteria dell'Associazione comunicazione scritta dell'eventuale sua variazione.

 

Art. 9) Costituiscono il fondo dell'Associazione le quote associative, sia di iscrizione che annuali, che verranno stabilite, prima dell'inizio di ciascun esercizio, dal Consiglio Direttivo; eventuali contribuzioni a fondo perduto che l'Associazione accettasse, su determinazione del proprio Consiglio Direttivo, per offerte da parte di associati o non associati nonché da enti sia pubblici che privati e da istituzioni o associazioni pubbliche sia nazionali che internazionali; i beni acquistati con la liquidità disponibile del fondo; eventuali sopravvenienze attive derivanti dallo svolgimento di convegni e manifestazioni in genere, previsti per l'attuazione degli scopi associativi.

   

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

-    il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente;

-    il Consiglio Direttivo;

-         l’Assistente Spirituale;

-         l'Assemblea;

-         il Segretario;

-         il Tesoriere;

-         il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi attribuiti ad associati sono gratuiti, salvo il rimborso loro dovuto per spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico.

   

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 11) L'Associazione e retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente (chiamato anche Presidente dell'Associazione), un Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Esso dura in carica 5 anni e i suoi membri, scelti tra gli associati, sono rieleggibili. Tali membri sono eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Il Presidente sceglie il Segretario tra i Consiglieri eletti.

 

Art. 12) Il Presidente ha la rappresentanza regale dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea, firma gli atti ufficiali, cura gli interessi e lo sviluppo dell'Associazione, conferisce nel suo ambito tutte le altre cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente statuto, attribuisce a sua scelta al Vice Presidente e a uno o più consiglieri particolari incarichi e deleghe per il compimento di atti in sua vece.

Il Segretario da pratica attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed agli incarichi conferitigli dal Presidente; svolge tutte le incombenze usuali e giornaliere di natura amministrativa, patrimoniale, fiscale e contabile; cura la corrispondenza e i rapporti tra i vari organi dell'Associazione e tra gli associati; cura i rapporti con eventuale personale dipendente e con i terzi in genere secondo le direttive indicate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha cura della regolare tenuta dei libri sociali e contabili.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce

con gli stessi poteri e competenze anche di rappresentanza legale - in caso di suo impedimento o assenza oppure su designazione da parte dello stesso Presidente. La firma apposta su atti e documenti dal Vice Presidente e di per se dimostrativa, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

II Tesoriere redige i conti dell’Associazione e su mandato congiunto del Presidente effettua tutti i pagamenti, riceve ed incassa le somme dovute rilasciandone ampia quietanza liberatoria. In base alla deliberazione del Consiglio Direttivo provvede all'acquisto o alla vendita di tutti i valori o oggetti di proprietà dell'Associazione, concede ed estingue tutte le garanzie e cauzioni nonché la costituzione di depositi. Ha i poteri necessari per aprire esercire e chiudere tutti i conti bancari e postali. Tutti i rappresentanti dell'Associazione agiscono nel pieno esercizio dei loro diritti civili.

 

 

Art. 13) Compete al Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione; esso in particolare:

-         predispone i programmi di attività in attuazione degli scopi propri dell'Associazione;

-         organizza eventuali Sezioni contemplate al precedente art. 5 e sorveglia sulla loro attività;

-     predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;

-  redige, qualora lo ritenga opportuno, un regolamento inferno che disciplini ulteriormente il funzionamento e l'attività in genere dell'Associazione;

-   predispone, per propria determinazione o su richiesta di almeno il 25% degli associati, eventuali modificazioni al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

-  provvede al bando e discipline di concorsi per il conferimento di borse di studio e di premi stabilendone il regolamento;

-   delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;

-   propone all'Assemblea di deliberare sull'eventuale esclusione dell' associato;

-   stabilisce per ciascun esercizio annuale la quota di iscrizione all'associazione nonché la quota che

dovrà essere versata dagli associati;

-  delibera su qualsiasi argomento che per il presente statuto non fosse riservato agli altri organi dell'Associazione oppure che gli venisse proposto dal Presidente o dall'Assemblea.

 

Art. 14) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, per propria determinazione o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, mediante avviso inviato agli aventi diritto a partecipare alla seduta, con raccomandata A/R o fax o telegramma spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, luogo ed ora della riunione. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inviato anche per telefono, telegramma o fax o anche fatto pervenire a mano almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione. Questa dovrà tenersi preferibilmente nella sede dell'Associazione oppure in altro luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Non occorre formale convocazione qualora alla riunione partecipino tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo purché nessuno dei presenti si dichiari insufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

 

Art. 15) La riunione del Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente in carica o dal Vice Presidente. In loro assenza o impedimento, la presidenza spetterà ad uno dei membri scelto, tra i presenti, dai partecipanti alla riunione. I1 presidente di questa sceglie tra i presenti, in assenza o impedimento del Segretario, il segretario della riunione. Delle deliberazioni assunte dovrà essere redatto verbale in apposito libro a cura del Presidente e del Segretario e da loro sottoscritto. I1 presidente della riunione dirige le discussioni sugli argomenti da trattare e fissa le modalità della votazione.

 

Art. 16) Il Consiglio Direttivo e validamente riunito allorché sia presente la maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta di intende respinta. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alla riunione.

 

Art.17) Qualora durante un esercizio e per qualsiasi causa venissero a cessare dalla carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli superstiti:

-   se risultassero la maggioranza dei suoi componenti, dovranno senza indugio cooptare, scegliendoli tra gli associati, i membri sostitutivi;

-  se risultassero la minoranza dei suoi componenti, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla nomina dei sostituti.

In entrambe le ipotesi la nomina dei sostituti varrà fino alla normale scadenza del Consiglio in carica.

Ciascun membro, se dimissionario, rimarrà comunque in carica fino alla cooptazione o alla elezione del sostituto.

E' da considerare decaduto dalla carica il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificazione e durante un esercizio, sia risultato assente in almeno tre riunioni di tale organo.

 

 

ASSEMBLEA

 

Art. 18) L'Assemblea e composta da tutti gli iscritti all'Associazione. Hanno diritto di parteciparvi tutti i componenti gli organi dell'Associazione e tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro tenuto dal Segretario e in regola con il versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio.

 

Art. 19) Ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta, da altro associato, che pero non potrà ricevere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Per gli assenti è ammessa scheda di votazione inviata alla presidenza dell'assemblea in doppia busta chiusa, di cui quella esterna portante il nome e cognome del votante, allorché l'assemblea tratti l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, e perciò pure dei suoi Presidente e Vice Presidente.

 

Art. 20) Compete all'Assemblea deliberare:

- sul programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio, come preventivamente sottoposto al suo esame;

-  sul rendiconto, anche economico, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo alla chiusura di ciascun esercizio;

-   sullo scioglimento dell'Associazione;

-   sulle modificazioni del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

-   sull'esclusione dell'associato proposta dal Consiglio Direttivo;

- su qualsiasi altro argomento che venisse sottoposto alla sua decisione dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 21) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, con raccomandata A/R spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare, il luogo (preferibilmente la sede dell'Associazione) e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Quest'ultima potrà tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno otto ore dopo quella stabilita per essa.

Non occorre formale convocazione qualora alla riunione partecipino tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo, purché nessuno degli intervenuti si dichiari insufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

 

Art. 22) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, da un associato scelto al momento dai presenti. I1 Presidente dell'Assemblea, constata la validità della sua costituzione e delle deleghe, dirige la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e stabilisce le modalità della votazione. Delle deliberazioni dell'Assemblea e redatto verbale dal suo Segretario sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 23) L'Assemblea, qualunque sia l'argomento messo all'ordine del giorno, è validamente costituita, in prima convocazione, allorché sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e regolarmente iscritti nel libro degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta di intende respinta.

 

Art. 24) Le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea possono essere pubbliche o private su discrezionale determinazione del Presidente della riunione. Devono essere private allorché gli argomenti da trattare riguardino i lavori delle Sezioni o abbiano contenuto di carattere tecnico e scientifico di particolare interesse dell'Associazione; possono essere pubbliche quelle destinate a letture, conferenze e discussioni su qualsiasi argomento attinente all'attività dell'Associazione. Pertanto alle adunanze pubbliche possono prendere parte anche non associati.

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE

 

Art. 25) Il finanziamento dell'Associazione e costituito da:

-   quote associative degli associati:

-  sovvenzioni di persone, organizzazioni private, organismi ed enti pubblici, istituzioni italiane o  straniere, accettate dal Consiglio Direttivo;

-   lasciti, legali e donazioni accettati dal Consiglio Direttivo;

-   proventi dell’esercizio dell'attività previste dall'art. 4 del presente Statuto;

-   interessi attivi e redditi dai beni appartenenti all'Associazione.

 

 

 

ESERCIZIO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 26) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare sul rendiconto anche economico dell'attività dell'Associazione.

 

Art. 27) Per qualunque causa si verifichi lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dovrà stabilire l'opportunità o meno della sua messa in liquidazione, con nomina di uno o più liquidatori dei quali dovranno essere stabiliti i poteri e altresì dovrà stabilire la devoluzione del patrimonio residuato dopo l'estinzione di eventuali passività.

 

 

NORME FINALE E TRANSITORIA

 

Art. 28) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto o nell'atto costitutivo, di cui lo statuto stesso e l'eventuale regolamento interno sono parte integrante e sostanziale, varranno (per quanto compatibili) le norme di legge al momento vigenti in materia di associazioni senza finalità di lucro.

 

Art. 29) Nella fase istitutiva e fin quando non risultino iscritti almeno n. 10.000 (diecimila) associati, l'Associazione è retta, con tutti i poteri e facoltà e senza limitazione alcuna, dai associati fondatori che costituiscono il primo Consiglio Direttivo e che attribuiranno al proprio interno le cariche statutarie.

 

CdG